Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
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1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della
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1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
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Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato ».